PARADISO CANTO 10 - QUARTO CIELO DEL SOLE - I 12 SPIRITI SAPIENTI DELLA PRIMA CORONA: SANT'ALBERTO MAGNO; GIOVANNI GRAZIANO E IL DIRITTO CANONICO (terza parte) (primo post: qui; precedente post: qui)SANT'ALBERTO MAGNO
La Madonna apre alla sapienza Sant'Alberto Magno.
Tommaso d'Aquino, dopo aver presentato a Dante il secondo dei Dodici Spiriti Sapienti (il primo è lui), cioè il suo maestro
Alberto Magno, che si trova accanto a lui, rivela il suo nome a Dante:
Questi che m’è a destra più vicino, (Questi, che è immediatamente alla mia destra,)frate e maestro fummi, ed esso Alberto (fu frate e fu mio maestro: è Alberto Magno)è di Cologna, e io Thomas d’Aquino. (di Colonia, e io sono Tommaso d'Aquino.)Considerare
S. Alberto Magno solo come il maestro di Tommaso d'Aquino è riduttivo: già quando era in vita era chiamato "Magno", cioè "grande", e "Dottore universale", tanto era vasta la sua sapienza. È considerato il più grande filosofo e teologo del Medioevo. Nacque a Baviera (Germania) nel 1200 circa. Entrato nei Domenicani, ebbe gravi difficoltà a studiare teologia, tanto che pensò di abbandonare l'Ordine. Un giorno, però, la Madonna, di cui era molto devoto, gli apparve e lo esortò a perseverare negli studi dicendogli:
“Continua lo studio della sapienza e ne vedrai i frutti: e, affinché non ti avvenga di insuperbirti, verso la fine della tua vita ogni capacità di studiare e di capire ti sarà tolta”. Eccelse non solo in tutte le arti (la logica, la fisica, l'astronomia, la biologia, la botanica, la mineralogia, la chimica e parecchie altre), ma anche nella filosofia e teologia, che distinse nettamente. Sì aprì persino alla mistica: infatti fu anche mistico. Il mistico è il santo che raggiunge il più alto contatto con Dio, per quanto sia possibile in questo mondo, tanto da poterlo vedere anche attraverso i sensi. Insegnò a Parigi, dove ebbe San Tommaso d'Aquino come allievo, di cui profetizzò la grandezza, poi a Colonia e in altri luoghi; divenne anche vescovo di Ratisbona. Anche quando era ancora avanti negli anni, saliva ancora vigoroso la cattedra: ma un giorno, come la Madonna gli aveva predetto, la sua memoria si spense. Anelò allora solo al cielo, al quale volò dopo quattro anni, il 15 novembre 1280. La sua salma riposa nella basilica di Sant’Andrea a Colonia. Papa Pio XI nel 1931 lo proclamò Santo e Dottore della Chiesa; Papa Pio XII lo dichiarò Patrono dei matematici e degli scienziati.
GIOVANNI (O FRANCESCO) GRAZIANO
Graziano: la statua è di Bartolo da Sassoferrato, giurista, ma dà l'idea dell'importanza del personaggio di Graziano.
Tommaso D'Aquino continua la presentazione della Corona dei Beati, presentando ora il terzo beato,
Graziano (1080-1150 circa), di cui non si sa con esattezza il nome: o Giovanni o Francesco. Fu giurista e monaco benedettino della famosa abbazia-eremo di Camaldoli (Toscana). Fu sepolto a Bologna. Fu il fondatore del Diritto Canonico, e distinse tra legge divina (Teologia) e legge umana (Diritto Canonico):
Quell’altro fiammeggiare esce del riso (Quell'altra luce fiammeggiante è prodotta dal sorriso)di Grazian, che l’uno e l’altro foro (di Graziano, che aiutò l'una e l'altra legge (quella divina e quella umana)aiutò sì che piace in paradiso. (in modo tale che piace al Paradiso.)COS'E' IL DIRITTO CANONICO?Qui è necessario spiegare cosa si intende per
Diritto Canonico e
Giurista: non si tratta di roba di preti nè di roba da giudici, ma di realtà fondamentali, tanto che noi non ce ne accorgiamo nemmeno, tanto le pensiamo come ovvie. Per prima cosa, un giurista non è un giudice, ma uno studioso del diritto. E cos'è il diritto canonico? "Canonico" viene dal greco "kanon", "regola", quindi si potrebbe tradurre con "l'insieme delle regole di tutti i diritti". Il dizionario dice:
Il diritto canonico è quell'insieme di norme giuridiche, stabilite o fatte valere dalla Chiesa Cattolica, per ordinare e disciplinare i rapporti umani e quelli sociali.Traduzione: all'inizio del cristianesimo - soprattutto dopo che divenne ufficiale grazie a Costantino - la Chiesa portò alla civiltà, col Diritto Canonico, il più importante contributo, inserendo l'elemento
etico, là dove il diritto allora attuale, che possiamo chiamare Diritto Romano, non si ispirava che alla grettezza degli interessi di persona e di casta, e dove l'autorità dello Stato era di una rigidità inesorabile.
La Chiesa, col Diritto Canonico, inserì nel Diritto Romano
l'autorità della coscienza,
il valore assoluto della persona in quanto tale, l'unità e la solidarietà che deve esserci fra tutti gli uomini, figli ed eguali di un solo Dio, ai quali sovrasta una legge di fratellanza e di amore che è legge divina, destinata, pertanto, ad un'assoluta superiorità sulla legge umana. Per capire meglio la portata di queste importantissime innovazioni, bisogna scendere un pò nei dettagli.
Nel Medioevo, il Diritto Canonico penetra nella vita dei singoli, della famiglia, dello Stato, trasformando profondamente gli istituti giuridici romani e barbarici. Per esempio, grazie al Diritto Canonico lo
schiavo non è più una
res, cioè una cosa (in latino), ma è una creatura umana: quindi ha un'anima e una mente, ha un sentimento e una volontà pari a quella degli uomini liberi, va rispettato come tale. Ha uguale dignità. Può contrarre matrimonio, può essere sacerdote, può possedere, non deve essere maltrattato. Se la sua libertà non è proclamata di diritto, essa si manifesta però di fatto, attraverso i riconoscimenti delle leggi longobarde e carolingie, che riconoscevano i Diritti Canonici, e, attraverso affrancazioni (cioè la consegna della libertà) e manomissioni (un'altra forma di consegna della libertà), inizia il lento processo che porterà alla fine della schiavitù.
Questo era lo schiavo nei tempi pagani: un oggetto da utilizzare. E avveniva prima che ci fossero i Diritti Canonici della Chiesa.
Grazie al Diritto Canonico, la
donna può avere la sua emancipazione, perchè il Cristianesimo, che venera la Madre di Dio e le sante, elevò la dignità morale della donna, purificando la sua missione in seno alla famiglia, riconducendo il matrimonio ad un'origine divina e non alla sola decisione di due persone (o di una sola, cioè il marito), proclamando l'indissolubilità del vincolo matrimoniale tra l'uomo e la donna, e dando alla donna la veste di educatrice dei figli. La donna ebbe anche la possibilità di non sposarsi (cosa invece obbligatoria a quei tempi) o di fare altre attività. Col Diritto Canonico la donna aveva la stessa dignità dell'uomo. Ricordate che nei tempi pagani questa equiparazione era impensabile.
La donna della Roma antica non aveva diritti, se non quelli che le dava il marito. E lo stesso valeva per il figlio, che il padre poteva legalmente ammazzare. Tutto questo prima dei Diritti Canonici.
Come necessaria conseguenza dell'elevazione morale della donna, il Cristianesimo restaurò la famiglia e, se la famiglia attuale è, nella sua costituzione economica e giuridica, prevalentemente romana (cioè deriva dal Diritto Romano, già presente anche nell'epoca pagana), nel suo ordinamento morale è cristiana. Infatti, se dal Diritto Romano derivavano istituti e norme di natura patrimoniale, deriva dal Diritto Canonico tutto ciò che attiene alle sue finalità etiche. Per esempio,
i doveri morali dei genitori verso i figli furono sostituiti alle fredda ferocia della
patria potestas romana, in cui il padre aveva il diritto di vita e di morte sui figli (per esempio: se non accettato, un bambino o una bambina appena nati potevano essere buttati subito fuori in mezzo alla strada a morire). Col Diritto Canonico, furono applicate delle modificazioni patrimoniali all'istituto familiare in materia di successione e, in particolare, di testamento. In questo modo c'era il
diritto all'eredità.
Non è possibile dire qui quanto sia stata grande l'influenza del Diritto Canonico su tutti gli
istituti giuridici, così come sono oggi disciplinati dalla nostra legge: accenniamo alle dottrine canoniche del
possesso, che contribuirono grandemente alla formazione delle norme giuridiche che lo disciplinano, alla
prescrizione (cioè l'estinzione di un diritto o di una pena: per esempio, una legge che cade in prescrizione, cioè non è più valida dopo un certo tempo) e alla teorica della
buona fede (cioè lo stato di ignoranza di determinate leggi che può scusare una persona).
Grazie al Diritto Canonico, noi oggi pensiamo che il concetto di punizione, pena, condanna, derivi dalla
trasgressione di leggi civili: e tali pene dovrebbero essere
commisurate alla trasgressione e tendere a correggere il reo. Ne parleremo meglio dopo. Ma il Diritto Romano di allora, al contrario, esigeva che si dovesse rimediare alla violazione delle
leggi divine, non semplicemente a delle "leggi civili": quindi, attraverso la punizione (che doveva essere grave), si doveva concedere una giusta vendetta alle parti lese (e qui parliamo di "offese divine"). Inoltre, questa vendetta doveva costituire uno spettacolo tale da insegnare al popolo i rischi di certi comportamenti. Quindi, o si passava alla flagellazione, o alle belve, o all'impiccagione, eccetera, a seconda dei casi: ma erano comunque tutte punizioni feroci. Il Diritto Romano non esitava a punire i trasgressori delle leggi, divine e umane, con spietata determinazione.
Prima del Diritto Canonico, queste scene erano ordinaria amministrazione.
Persino in materia di
Diritto Pubblico è intervenuto il Diritto Canonico, che, in aperto contrasto con l'assolutismo imperiale romano, concepisce lo
Stato non come una sovranità illuminata e dispotica (come invece è oggi, perchè lo Stato ha trascurato in molti punti il Diritto Canonico pubblico, tornando pagano e diventando crudele) bensì come un ente destinato, più che all'imperio dei sudditi, alla
difesa di essi. Tutta un'altra cosa rispetto all'oppressione della terribile dittatura sanitaria che abbiamo avuto in questi anni a partire dal 2020. Dal 2020
noi siamo tornati alla barbarie degli Stati pagani, anche se non ce ne rendiamo conto.
Fa parte del Diritto Canonico anche
l'arbitrato internazionale, perchè sin dal Medioevo si volle che il Papa, o i Vescovi, fossero chiamati come parti non coinvolte a dirimere le questioni tra i principi, o anche tra principi e popolo. Da qui nascerà poi il
diritto internazionale attualmente conosciuto.
Il vescovo Ambrogio di Milano vieta all'imperatore romano Teodosio di recarsi in chiesa, dopo il massacro compiuto da lui a Tessalonica, in Grecia. E' un esempio di diritto internazionale, oltre ad essere un peccato che l'Imperatore deve espiare.
Il
processo civile vigente in Italia, come pure in altri Stati, risente molto dell'influenza del Diritto Canonico, che fu molto elaborato in proposito, sia per l'estesa competenza del foro (cioè l'insieme dei dottori in legge) ecclesiastico, sia per l'elevatezza morale delle norme. Nelle
Decretali del Diritto Canonico, le prove di accusa o di difesa (chiamate "sistema probatorio") sono basate sul Diritto Romano, ma il Diritto Canonico le perfeziona. Per esempio, grazie al Diritto Canonico la dichiarazione di accusa e di difesa (detta
litis contestatio) in un tribunale poteva avvenire
solo in presenza della persona accusata (chiamata "convenuto"): dopo di che, l'accusatore (detto "attore") non poteva più mutare la sua accusa. Infatti, prima del Diritto Canonico si poteva anche processare qualcuno a sua insaputa e cambiare le accuse. Infatti, Gesù era stato processato con accuse diverse in continuazione (che si contraddicevano a vicenda, tra l'altro), senza che lui potesse difendersi.
Il Diritto Canonico si pose anche il problema di
conciliare la libertà di giudizio del giudice con delle norme che stabilissero quale fatto dovesse essere indicato come prova, in modo che l'esito della lite fosse sottratto al puro arbitrio del giudice e determinato, invece, soltanto dalle condizioni stabilite dalla legge: volle, insomma, che il giudizio fosse fondato basandosi
solo sui fatti (
"iuxta alligata et probata": cioè, "il giudice deve giudicare solo secondo le prove raggiunte e i documenti allegati"), e non soltanto basandosi da una coscienza non sorretta da prove reali. In sostanza, è grazie al Diritto Canonico che si passò dal giudice onnipotente dei pagani al giudice moderno dei processi alla Perry Mason.
Niente Diritto Canonico, niente Perry Mason e niente tribunali regolari.
Inoltre, si deve ancora al Diritto Canonico se il processo da allora fu reso
scritto (prima era solo orale), se si adottò un
cancelliere come pubblico ufficiale per la redazione dei verbali, se si è reso possibile l'
appello anche contro le decisioni interlocutorie (che erano decisioni che non chiudevano il processo, ma potevano ostacolare l'appello), se l'appello ha effetto
devolutivo (appello cioè realizzato da un altro tribunale, e non dallo stesso di prima) e
sospensivo (in cui l'imputato, ufficialmente, non era stato ancora condannato, quindi la sentenza veniva sospesa). In sostanza, l'appello moderno. Introdusse anche il principio in cui, anche in caso dell'assenza (detta
contumacia) dell'accusato, il giudice deve ugualmente ricercare la verità coi suoi mezzi legali. Infatti, il Diritto Romano non dava nessuna protezione legale ai contumaci. E tante altre situazioni processuali attualmente in uso sono dovute al Diritto Canonico, che dava, in sostanza, delle
garanzie chiare per l'accusato.
Ancora: il Diritto Canonico introdusse maggiori garanzie a favore del
debitore condannato ed estese i casi di applicazione del riconoscimento dell'impossibilità di pagare tutti i debiti, riducendo l'entità del pagamento da fare (questo riconoscimento è chiamato
beneficium competentiae). Non avete idea dell'importanza di questo provvedimento. E' proprio a causa dei debiti contratti che un numero spropositato di gente, rimanendo impossibilitata a pagare, veniva ridotta in schiavitù. Una delle fonti della schiavitù di quei tempi era proprio l'impossibilità di saldare i debiti.
Miyuki Umino, la protagonista di Happy, di Naoki Urasawa. Per rimediare allo spropositato debito in cui si era ridotta la sua famiglia (250 milioni di yen, 2 miliardi di euro!), invece di prostituirsi, sceglie di salire nella classifica delle giocatrici di tennis mondiali per poter avere una quantità di soldi sufficienti a pagare il debito. Anche se è solo un racconto, mostra però quanto il problema debito-schiavitù sia attuale ancor oggi.
In tema di Diritto Penale, l'influenza del Diritto Canonico permise di modificare il concetto di
reato e di
pena (ne ho parlato poco prima, qui approfondisco l'argomento) la pena fu vista come lo è oggi: la soddisfazione dell'ordine sociale turbato (un criminale non fa danno solo alla vittima, ma anche ai parenti e amici della vittima, a chi assiste, a chi lo viene a sapere e ne rimane scandalizzato, al cattivo esempio che dà, ecc.) e come emenda del reo: cioè, il colpevole, scontando la sua pena, non è più colpevole come prima e torna ad essere una persona come gli altri. E' equivalente all'idea di "penitenza". In sostanza,
il Diritto Canonico, ad ogni reato, come ad ogni peccato, faceva seguire una pena/penitenza, come reazione giuridica e retribuzione morale, mirante all'
espiazione della colpa e
all'emenda del reo. Invece le
penae vindicativae (in sostanza, la condanna a morte) vennero adottate soltanto quando si rendeva necessario, per combattere il delitto, e le azioni più gravi, ricorrendo ai mezzi dell'autorità civile.
Dobbiamo infine (ma il discorso potrebbe continuare) al Diritto Canonico il fatto della precisazione dei concetti di
dolo (cioè "azione dolosa": azione malvagia fatta con intenzione di fare il male), e di azione malvagia fatta senza cattiva intenzione ("azione colposa"); la teoria delle condizioni aggravanti e delle attenuanti, dello stato di necessità, della
legittima difesa, l'introduzione delle condanne condizionali e revocabili: tutte cose che rendevano meno severi i giudizi. Anche il fatto di avere elevato all'entità di reato la bigamia, l'adulterio, l'aborto, la violenza carnale, era dovuto al Diritto Canonico (nei tempi pagani, l'aborto non era reato; anche oggi non è più reato: ma questo è un tornare indietro ai tempi pagani, non è un "progresso dell'umanità" come dicono oggi).
BIBLIOGRAFIAhttps://divinacommedia.weebly.com/paradiso-canto-x.html(Continua qui)QUI TUTTI I LINK SULL'ANALISI SU DANTE